FAQ

Una dichiarazione anticipata di trattamento (detta anche testamento biologico, o più variamente testamento di vita, direttive anticipate, volontà previe di trattamento) è l’espressione della volontà da parte di una persona (testatore), fornita in condizioni di lucidità mentale, in merito alle terapie che intende o non intende accettare nell’eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte (consenso informato) per malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti, malattie che costringano a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione.

La volontà sulla sorte della persona passa ai congiunti di primo grado o ai rappresentanti legali qualora la persona stessa non sia più in grado di intendere e di volere per motivi biologici.

Contesto giuridico in Italia
Non esistendo ancora in Italia una legge specifica sul testamento biologico, la formalizzazione per un cittadino italiano della propria espressione di volontà riguardo ai trattamenti sanitari che desidera accettare o rifiutare può variare da caso a caso, anche perché il testatore scrive cosa pensa in quel momento senza un preciso formato, spesso riferendosi ad argomenti eterogenei come donazione degli organi, cremazione, terapia del dolore, nutrizione artificiale e accanimento terapeutico, e non tutte le sue volontà potrebbero essere considerate bioeticamente e legalmente accettabili.

L’articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge» e l’Italia ha ratificato nel 2001 la Convenzione sui diritti umani e la biomedicina (L. 28 marzo 2001, n.145) di Oviedo del 1997 che stabilisce che «i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione». Il Codice di Deontologia Medica, in aderenza alla Convenzione di Oviedo, afferma che il medico dovrà tenere conto delle precedenti manifestazioni di volontà dallo stesso.

È importante sottolineare che nonostante la legge n. 145 del 2001 abbia autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione, tuttavia lo strumento di ratifica non è ancora depositato presso il Segretariato Generale del Consiglio d’Europa, non essendo stati emanati i decreti legislativi previsti dalla legge per l’adattamento dell’ordinamento italiano ai principi e alle norme della Costituzione. Per questo motivo l’Italia non fa parte della Convenzione di Oviedo.

L’istituzione
Il consiglio comunale di Bagnoli Irpino, nella seduta del 15.01.2013, ha dato via libera all’istituzione del registro dei testamenti biologici con la relazione dell’assessore Arciuolo che richiama l’art. 32 della Costituzione italiana che sancisce il principio che "nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge" e che "la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". Stante quanto sancito in Costituzione, appare paradossale la stessa vicenda di Piergiorgio Welby, la quale andava definita, evitando in tal modo tutti i dibattiti ad essa associati, semplicemente applicando l’art. 32 della Costituzione.

È peraltro noto che, sul tema del testamento biologico, manca una legislazione nazionale. Al contempo, però, non può non prendersi atto della circostanza che a manifestazioni di volontà di persone diverse sono associate conseguenze diverse: anche Papa Giovanni Paolo II rinunciò alle cure dei medici e la sua volontà fu stata rispettata senza che, peraltro, la decisione manifestata abbia suscitato problematica alcuna. Istituire il registro per l’annotazione dei testamenti biologici, pertanto, si pone in linea con il rispetto della persona e si ispira alla pari dignità di tutti gli uomini.

La scelta fatta dall’Amministrazione è quella di istituire un registro in cui viene annotata una comunicazione resa dall’interessato, a mezzo della quale questi rende noto di aver redatto un testamento biologico e identifica l’esecutore dello stesso. Il testamento in questione, pertanto, non viene consegnato al Comune, il quale garantisce la certezza della comunicazione intercorsa e permette di identificare le persone incaricate dell’esecuzione del testamento medesimo.

Allegati

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot